Regio decreto 148/1931
Art. 26 — In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende, devono essere osservate le disposizio…
Art. 26. In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorita' governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione pel passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto e' possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti. In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorita' governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto e' possibile, i diritti acquisiti. Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorita' governativa, l'azienda puo' procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento. L'azienda e' tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purche' durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 a 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero. Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio e' accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennita' di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario. In ogni caso l'indennita' non puo' essere minore di due mesi, ne' maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti. Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennita' entro due mesi dalla notifica fattagli.
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