Regio decreto 148/1931
Art. 22 — Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire un congedo ordinario con stipendio o pag…
Art. 22. Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennita' fisse senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo. Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso, in ciascun anno solare, la durata seguente: 8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a cinque anni di servizio; 10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che hanno fino a 5 anni di servizio; 15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a 10 anni di servizio; 20 giorni per gli agenti che hanno piu' di 10 anni di servizio; 25 giorni per i funzionari di grado di capo ufficio o ad esso equivalente o superiore. I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo si puo' conteggiare eccezionalmente, a richiesta dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione. I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio. L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri del personale, ed ha facolta', in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all'agente il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra epoca dei giorni di congedo perduti. Gli agenti hanno percio' l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo. I congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennita' fisse delle equivalenti giornate. In casi speciali possono essere dal direttore accordati congedi straordinari con o senza retribuzione.
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