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Regio decreto 148/1931

Art. 23 — Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agenti viene corrispost…

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/23parte di Regio decreto 148/1931
Art. 23. Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agenti viene corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre. Al trattamento e' provveduto con i fondi della Cassa soccorso costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2 % degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali gia' si effettua la ritenuta, e dell'1 % da parte del personale. Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti eguali all'azienda ed agli agenti. Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa soccorso (allegato B).

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