Regio decreto 148/1931
Art. 21 — Nessun agente puo' rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori
Art. 21. Nessun agente puo' rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori. Ogni assenza non giustificata da' luogo alla ritenuta dello stipendio o paga e di qualsiasi altra competenza, indennita', premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni. L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilita' di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore. In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza e' considerata come arbitraria.
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