Regio decreto 148/1931
Art. 12 — In caso di aspettativa per motivi di salute la Cassa corrisponde, per la durata di un anno, la meta' dello st…
Art. 12. In caso di aspettativa per motivi di salute la Cassa corrisponde, per la durata di un anno, la meta' dello stipendio o paga agli agenti soli o con una o due persone di famiglia a carico e due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due. Per gli agenti, che hanno meno di cinque anni di servizio, tale trattamento e' ridotto di un quarto.
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- D.L. 50/04 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti terrautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) la modifica dell'art. 12.
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