Regio decreto 148/1931
Art. 13 — In caso di infortunio, la Cassa integra l'indennita' per inabilita' temporanea corrisposta dall'istituto assi…
Art. 13. In caso di infortunio, la Cassa integra l'indennita' per inabilita' temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 11 e 12. Nei casi in cui la durata dell'infortunio sia inferiore ai sei giorni, la Cassa deve usare all'infortunato il trattamento di cui all'art. 11, sempre a cominciare dal quarto giorno dell'infortunio.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 50/04 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti terrautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) la modifica dell'art. 13.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 148/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.