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Regio decreto 148/1931

Art. 13 — In caso di infortunio, la Cassa integra l'indennita' per inabilita' temporanea corrisposta dall'istituto assi…

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Art. 13. In caso di infortunio, la Cassa integra l'indennita' per inabilita' temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 11 e 12. Nei casi in cui la durata dell'infortunio sia inferiore ai sei giorni, la Cassa deve usare all'infortunato il trattamento di cui all'art. 11, sempre a cominciare dal quarto giorno dell'infortunio.

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