Regio decreto 1642/1930
Art. 97 — Art. 59 legge
Art. 97. (Art. 59 legge). La presentazione della richiesta di esonero dall'obbligo dell'assunzione degli orfani di guerra, ai sensi dell'art. 59 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, non ha effetto sospensivo. Nel caso che la richiesta anzidetta concerna aziende, le quali abbiano stabilimenti, succursali o sedi secondarie, in diverse Provincie, deve essere sentito anche il parere del Comitato nazionale dell'Opera.
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