Regio decreto 1642/1930
Art. 98 — Art. 61 legge
Art. 98. (Art. 61 legge). Le funzioni ispettive per l'applicazione delle norme relative al collocamento obbligatorio degli orfani di guerra e l'accertamento delle contravvenzioni alle norme medesime, spettano: 1° ai componenti il Comitato provinciale competente per territorio; 2° ai funzionari del Comitato stesso, all'uopo incaricati, con apposita deliberazione; 3° agli agenti, in genere, incaricati, della sorveglianza in materia di assicurazione contro la disoccupazione. E' fatto obbligo ai datori di lavoro di esibire, nei propri uffici, a coloro che eseguono ispezioni, gli atti, registri, documenti, che abbiano attinenza al collocamento degli orfani di guerra.
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