Regio decreto 1642/1930
Art. 96 — Art. 58 e 62 legge
Art. 96. (Art. 58 e 62 legge). L'orfano di guerra, occupato presso privata azienda, il quale venga a perdere il titolo al collocamento, continua ad essere computato, ai fini del raggiungimento della percentuale d'obbligo, fino a quando l'azienda stessa non faccia luogo a nuove assunzioni di personale. In occasione di tali nuove assunzioni, l'azienda e' tenuta a completare la percentuale predetta, con esclusione dal computo dell'orfano di cui al precedente comma.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.