Regio decreto 1642/1930
Art. 95 — Art. 58 e 60 legge
Art. 95. (Art. 58 e 60 legge). Presso ogni azienda soggetta agli obblighi della legge 26 luglio 1929, n. 1397, deve essere tenuto sempre in evidenza un elenco contenente le generalita' degli orfani di guerra occupati, con la indicazione della data di assunzione, e dell'eventuale licenziamento entro il semestre.
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