Regio decreto 1642/1930
Art. 83 — Art. 33 a 44 legge
Art. 83. (Art. 33 a 44 legge). Le deliberazioni prese dal Comitato provinciale o dalla sua Giunta esecutiva o dai Consigli direttivi degli altri enti in qualita' di consigli di famiglia o di tutela, sono soggette alla formalita', della omologazione da parte del giudice delle tutele nei casi di cui all'art. 301 Codice civile e negli altri casi previsti dalla legge, nonche' alle impugnative di cui all'art. 815 Codice procedura civile, e si osservano, in ogni caso, e per quanto siano applicabili, le norme relative alla tutela, di cui al titolo IX, capo II, Codice civile.
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