Regio decreto 1642/1930
Art. 82 — Art. 33 a 44 legge
Art. 82. (Art. 33 a 44 legge). Nei casi non contemplati dall'art. 81 del presente regolamento, il giudice delle tutele vigila in modo speciale per la esecuzione delle disposizioni di legge relative alla costituzione ed al funzionamento dei consigli di famiglia e di tutela per gli orfani di guerra. Egli puo', in ogni tempo, ordinare la convocazione dei consigli medesimi, ai sensi dell'art. 276 Codice civile.
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