Regio decreto 1642/1930
Art. 84 — Art. 33 a 44 legge
Art. 84. (Art. 33 a 44 legge). In ogni Pretura deve tenersi un registro speciale pei consigli di famiglia e di tutela per gli orfani di guerra, e deve trasmettersi, volta per volta, l'estratto delle relative annotazioni al giudice delle tutele.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.