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Regio decreto 1642/1930

Art. 71 — Art. 33 a 44 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/71parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 71. (Art. 33 a 44 legge). Qualsiasi provvedimento del giudice delle tutele deve essere, di regola, preceduto da indagini sommarie, di carattere riservato, di ufficio, senza formalita' e senza contradditorio, ferme le norme e gli effetti propri delle materie di volontaria giurisdizione, di cui agli articoli 778-781 Codice procedura civile, in quanto siano applicabili, e intesi, in ogni caso, gli interessati, sempreche' cio' sia possibile e non vi sia pericolo nel ritardo.

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