Regio decreto 1642/1930
Art. 72 — Art. 33 a 44 legge
Art. 72. (Art. 33 a 44 legge). Il giudice delle tutele puo' chiamare innanzi a se' le persone che crede necessario di interrogare. Esse sono citate dagli ufficiali giudiziari del tribunale o della pretura con le forme ordinarie dei testimoni; nei casi urgenti sono chiamate anche verbalmente e possono presentarsi spontaneamente. Le persone citate, ove non compariscano, incorrono nelle penalita' previste, dalle disposizioni vigenti, per i testimoni.
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