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Regio decreto 1642/1930

Art. 70 — Art. 33 a 44 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/70parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 70. (Art. 33 a 44 legge). Negli atti compiuti dal giudice delle tutele, l'intervento e le conclusioni del pubblico ministero agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, delle leggi sull'ordinamento giudiziario, ed all'art. 316, n. 5, del Codice di procedura civile, non sono obbligatori se non nei casi specificatamente previsti dalle disposizioni stesse e da altre leggi speciali, spettano all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale cui e' addetto il giudice. Anche in tali casi, pero', il giudice puo' omettere di sentire l'avviso del pubblico ministero quando siavi pericolo nel ritardo, salvo ad informarne il pubblico ministero, il quale ha, in ogni caso, facolta' di chiedere al giudice il riesame del provvedimento nell'interesse della legge o degli orfani di guerra, e di ricorrere contro i provvedimenti del giudice stesso. Le istanze del pubblico ministero per la difesa degli interessi civili sono obbligatorie nei procedimenti penali per reati Commessi in danno di orfani di guerra, eventualmente privi di rappresentanza ed assistenza nei giudizi relativi, agli effetti dell'art. 64 Codice di procedura penale.

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