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Regio decreto 1642/1930

Art. 46 — Art. 47 lett. b

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/46parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 46. (Art. 47 lett. b) e 48 lett. b) legge). I Prefetti, avvalendosi dei poteri ad essi attribuiti dall'art. 2, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dall'art. 4 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, accertano le somme raccolte, in ciascuna Provincia, a favore degli orfani di guerra, in genere, di tutto il Regno, ovvero della Provincia, e ne fanno denunzia al Capo del Governo, al Comitato nazionale ed a quello provinciale dell'Opera, per gli effetti previsti negli articoli 47 lettera b), e 48 lettera b) della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

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