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Regio decreto 1642/1930

Art. 47 — Art. 47 lett. c

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/47parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 47. (Art. 47 lett. c) e 48 lett. c) legge). Sulle proposte di devoluzione al fondo centrale amministrato dal Comitato nazionale, od al fondo di pertinenza del Comitato provinciale, delle somme destinate ad istituzioni, aventi lo scopo dell'assistenza degli Orfani di guerra di tutto il Regno o di una sola Provincia, le quali non possano funzionare per deficienza di mezzi, devono essere promosse le deduzioni dell'Amministrazione interessata. Il decreto con cui, secondo la rispettiva competenza, il Capo del Governo od il Prefetto della Provincia, ordina la devoluzione anzidetta, ha carattere definitivo.

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