Regio decreto 1642/1930
Art. 45 — Art. 47 lett. a
Art. 45. (Art. 47 lett. a) legge). Per la richiesta del fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'assistenza degli orfani di guerra, e' tenuto conto, oltre della situazione patrimoniale dell'Opera nazionale, dei risultati dell'ultimo rendiconto annuale dell'Opera stessa, in relazione, specialmente, all'accertato ammontare delle quote di proventi dalla pubblicita' e dei contributi sindacali obbligatori, di cui alle lettere f) e g) dell'art. 47 della legge 26 luglio 1929, n. 1397. Il fondo predetto e' corrisposto all'Opera nazionale in due rate semestrali, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, in base a decreto del Capo del Governo, ed a mezzo di mandati intestati al tesoriere dell'Opera stessa, e resi esigibili presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.
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