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Regio decreto 1642/1930

Art. 42 — Art. 49 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/42parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 42. (Art. 49 legge). Agli effetti della preferenza territoriale, ammessa dallo art. 49 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, per la concessione dei sussidi dotali, si deve tener conto delle condizioni di domicilio, di residenza e di origine, prescritte, per la erogazione dei fondi e redditi rispettivi, dagli statuti delle istituzioni ricordate nell'articolo stesso. Deve tenersi conto, altresi', per quanto e' possibile, di ogni altra condizione prescritta dagli statuti predetti. Le istituzioni, alle quali i fondi ed i redditi appartengono, possono designare al Comitato provinciale le orfane di guerra aventi titolo per essere preferite, a norma del precedente comma primo. Tali designazioni non esimono il Comitato provinciale dalle necessarie indagini e non vincolano le sue risoluzioni.

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