Regio decreto 1642/1930
Art. 43 — Art. 46 legge
Art. 43. (Art. 46 legge). L'Opera nazionale adempie ai suoi fini devolvendo anche i cespiti costituenti le proprie attivita' patrimoniali, qualora la relativa erogazione risulti giustificata da speciali esigenze dell'assistenza degli orfani di guerra, e sia dimostrata tale da non recare pregiudizio all'azione successiva che l'Opera debba ancora esplicare.
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