Regio decreto 1642/1930
Art. 41 — Art. 49 legge
Art. 41. (Art. 49 legge). La concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende, e' disposta, annualmente, dal Comitato provinciale mediante appositi concorsi, in base a norme stabilite dal Comitato nazionale, con deliberazione soggetta all'approvazione del Capo del Governo. Ai concorsi possono partecipare le orfane di guerra nubende dai 14 anni compiuti sino al compimento della maggiore eta'. Nelle norme predette e' determinato il termine di decadenza, per il mancato verificarsi delle nozze, dal diritto alla riscossione del sussidio, ed in ogni caso, il diritto stesso cessa col compimento del 25° anno di eta'. Tra i titoli di preferenza, da determinare nelle indicate norme, devono essere comprese le benemerenze conseguite in guerra dal genitore dell'orfana.
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