Regio decreto 1642/1930
Art. 40 — Art. 15 lett. f
Art. 40. (Art. 15 lett. f) legge). Le borse di studio, di cui all'art. 15 letta f) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sono conferite, sin dall'inizio, in rapporto all'intero corso di studi presso scuole medie o presso istituti di istruzione superiore, salvo la annuale conferma agli effetti del pagamento della rispondente rata. La situazione dell'orfano, nei riguardi dell'eta', e' considerata al momento della iniziale concessione. La mancata conferma del pagamento di una rata annuale, equivale a revoca della concessione, ed ogni eventuale provvedimento negli anni successivi ha carattere di nuova concessione. Per la graduatoria degli orfani di guerra meritevoli della borsa di studio, si tien conto, oltre delle attitudini, del profitto e della condotta dell'orfano, delle condizioni sociali ed economiche della di lui famiglia, e delle benemerenze del genitore morto in guerra. E' tenuto, altresi', conto, anche per la determinazione dell'importo della borsa, della residenza attuale dell'orfano in rapporto alla sede dell'istituto, presso cui l'orfano stesso intende compiere i propri studi.
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