Regio decreto 1642/1930
Art. 39 — Art. 15 comma 1° e comma 3° legge
Art. 39. (Art. 15 comma 1° e comma 3° legge). Per i ricoveri di orfani di guerra a scopi di cura sanitaria, il Comitato provinciale si avvale, di regola, in base, possibilmente, ad apposite convenzioni, di ospedali e di istituti sanitari assimilati, esistenti localmente o nei centri piu' prossimi alla Provincia. I ricoveri in istituti o case di cura privati devono essere previamente autorizzati dal Comitato nazionale. Le spese, in genere, per cure sanitarie degli orfani di guerra sono assunte dall'Opera nazionale, sempreche' non ricorra l'applicazione delle vigenti generali disposizioni legislative sull'assistenza sanitaria gratuita, e sia osservata la procedura dalle disposizioni stesse prescritta.
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