Regio decreto 1642/1930
Art. 21 — Art. 11 a 16 legge
Art. 21. (Art. 11 a 16 legge). Il vice-presidente del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali coadiuva il presidente e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce. Mancando il presidente ed il vice-presidente, ne fa le veci il membro della Giunta esecutiva piu' anziano di nomina, ed in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'.
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