Regio decreto 1642/1930
Art. 22 — Art. 11 a 17 legge
Art. 22. (Art. 11 a 17 legge). A ciascuno dei componenti il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono essere assegnati dal presidente speciali compiti, con l'obbligo di render conto allo stesso presidente dell'esecuzione degli incarichi ricevuti.
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