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Regio decreto 1642/1930

Art. 20 — Art. 11 a 16 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/20parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 20. (Art. 11 a 16 legge). Il presidente del Comitato nazionale sovraintende ad ogni attivita' dell'Opera nazionale, convoca e presiede il Comitato nazionale e la sua Giunta esecutiva, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, rappresenta l'Opera a tutti gli effetti civili e giuridici, vigila sul buon andamento degli uffici e dei servizi. Quando, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, egli assuma le funzioni della Giunta esecutiva, deve informarne la Giunta stessa, nella sua prima adunanza, per la ratifica delle adottate deliberazioni. Le disposizioni dei precedenti commi, si applicano, nei limiti dell'attivita' dei Comitati provinciali, ai presidenti dei Comitati medesimi.

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