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Regio decreto 1642/1930

Art. 111 — Art. 2 comma 1° e 27 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/111parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 111. (Art. 2 comma 1° e 27 legge). Salvo le equivalenti o maggiori guarentigie stabilite dai rispettivi statuti o regolamenti speciali, gli enti, collegati con l'Opera nazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, devono attenersi alle norme stabilite in questo e nei seguenti articoli. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione degli enti predetti, e ne decadono se nominate, le persone contemplate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, quelle colpite da indegnita' morale o da incompatibilita' politiche, e quelle che, in rapporto agli enti medesimi, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 (n. 2, 4 e 5) della legge 18 luglio 1904, n. 390, e dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12. I componenti i Consigli d'amministrazione, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza, nei suindicati casi, e' pronunciata dagli stessi Consigli di amministrazione. Qualora essi non vi provvedano, spetta al Capo del Governo, sentito, salvo il caso d'urgenza, il Comitato nazionale dell'Opera, od al Prefetto, sentito, salvo il caso d'urgenza, il Comitato provinciale dell'Opera, di revocare la nomina dei componenti i Consigli di amministrazione, rispettivamente di enti che si propongano lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra di piu' Provincie o di tutto il Regno, ovvero di enti che limitino la loro attivita' in favore degli orfani di guerra di una sola Provincia. I provvedimenti del Capo del Governo e del Prefetto hanno carattere definitivo.

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