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Regio decreto 1642/1930

Art. 110 — Art. 1, 12 comma 1° e 30 a 32 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/110parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 110. (Art. 1, 12 comma 1° e 30 a 32 legge). La protezione e l'assistenza di orfani di guerra, residenti nelle Colonie ed all'estero, i quali siano temporaneamente collocati in istituti di ricovero e di educazione nel Regno, possono essere attribuite, dal Comitato nazionale, con i conseguenti oneri finanziari, per la durata del ricovero, agli organi provinciali dell'Opera, nella cui giurisdizione hanno sede gli istituti anzidetti.

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