Regio decreto 1642/1930
Art. 112 — Art. 2 comma e 27 legge
Art. 112. (Art. 2 comma e 27 legge). Per le adunanze e le deliberazioni dei propri Consigli di amministrazione e dei rispettivi organi esecutivi, gli enti, collegati con l'Opera nazionale, devono osservare le norme di cui all'art. 20 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, ed agli articoli 18 e 19 del presente regolamento. I Consigli predetti sono convocati in adunanza straordinaria, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Capo del Governo o dal Comitato nazionale dell'Opera, ovvero dal Prefetto o dal Comitato provinciale dell'Opera, nei riguardi, rispettivamente, di enti che estendano la loro attivita' a piu' Provincie od a tutto il Regno, ovvero la limitino ad una sola Provincia.
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