Regio decreto 1642/1930
Art. 107 — Art. 1 comma 3°, 12 lettere a
Art. 107. (Art. 1 comma 3°, 12 lettere a) e c), 30 a 32 legge). Al conseguimento dei fini indicati dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dal presente regolamento, i Segretari generali ed i Regi consoli provvedono: a) con i fondi assegnati dal Comitato nazionale sul fondo centrale dell'Opera, ai sensi dell'art. 12, lett. a), della legge predetta; b) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti e di privati a favore degli orfani di guerra residenti nei territori di rispettiva giurisdizione; c) con i proventi di locali iniziative promosse ed organizzate, con l'autorizzazione, rispettivamente, dei Governatori delle Colonie o dei capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero, osservate le norme, di cui all'art. 49 del presente regolamento, relative ai Comitati provinciali, nel Regno; d) con le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani di guerra. E' a carico dei Segretari generali e dei Regi consoli l'adempimento delle formalita' richieste per la liquidazione della pensione spettante agli orfani di guerra che risiedono nei territori di rispettiva giurisdizione.
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