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Regio decreto 1642/1930

Art. 108 — Art. 32 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/108parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 108. (Art. 32 legge). I Segretari generali ed i Regi consoli, oltre ad uniformarsi alle norme che possono essere concordate, ai sensi dell'art. 32 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dal Comitato nazionale, pel tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente col Ministero delle colonie e con quello degli esteri, devono, d'ordinario, comunicare copia ai Governatori delle Colonie ed ai capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero, dei rapporti diretti al Comitato nazionale dell'Opera, riguardanti i bilanci annuali e questioni d'ordine generale. Di ogni provvedimento, preso sui rapporti medesimi, il Comitato nazionale deve informare i Ministeri anzidetti.

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