Regio decreto 1642/1930
Art. 106 — Art. 1 comma 3°, 12 1ettere a
Art. 106. (Art. 1 comma 3°, 12 1ettere a) e c), 30 a 32 legge). Per il funzionamento dei Comitati e delle Commissioni, di cui al precedente articolo, per l'esercizio delle varie forme di assistenza e tutela degli orfani di guerra, e per la contabilita', i Segretari generali ed i giudici delle tutele nelle Colonie ed i Regi consoli all'estero si attengono alle disposizioni, in quanto applicabili, dei capi II e III del presente regolamento, ed a quelle della legge 26 luglio 1929, n. 1397, cui esse fanno riferimento, riguardanti i Comitati provinciali, i giudici delle tutele e le Commissioni comunali di vigilanza, nel Regno.
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