Regio decreto 726/1930
Art. 6 — Presso la Regia accademia di artiglieria e genio si effettuano corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomi…
Art. 6. Presso la Regia accademia di artiglieria e genio si effettuano corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi di artiglieria e del genio. Gli allievi che superano gli esami di profitto delle materie di accademia possono chiedere di essere ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico all'ingegneria, secondo quanto e' stabilito dal R. decreto-legge 14 giugno 1928, numero 1590, e dal R. decreto 17 aprile 1930.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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