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Regio decreto 726/1930

Art. 5 — Presso la Regia accademia di fanteria e cavalleria si effettuano i seguenti corsi: a) corsi ordinari per giov…

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/5parte di Regio decreto 726/1930
Art. 5. Presso la Regia accademia di fanteria e cavalleria si effettuano i seguenti corsi: a) corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi di fanteria e cavalleria e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e di amministrazione; b) corsi speciali per sottufficiali in servizio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi dei carabinieri Reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e amministrazione; c) corsi di abilitazione per marescialli ordinari e per ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

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