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Regio decreto 726/1930

Art. 4 — La carica di gestore presso le Regie accademie, la Scuola di applicazione di fanteria e la Scuola di applicaz…

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/4parte di Regio decreto 726/1930
Art. 4. La carica di gestore presso le Regie accademie, la Scuola di applicazione di fanteria e la Scuola di applicazione di artiglieria e genio e' esercitata dall'ufficiale di arma combattente che segue in grado ed in anzianita' il colonnello comandante in 2ª.

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