Regio decreto 726/1930
Art. 4 — La carica di gestore presso le Regie accademie, la Scuola di applicazione di fanteria e la Scuola di applicaz…
Art. 4. La carica di gestore presso le Regie accademie, la Scuola di applicazione di fanteria e la Scuola di applicazione di artiglieria e genio e' esercitata dall'ufficiale di arma combattente che segue in grado ed in anzianita' il colonnello comandante in 2ª.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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