Regio decreto 726/1930
Art. 7 — Le ammissioni ai corsi ordinari, ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione presso le Accademie militari, …
Art. 7. Le ammissioni ai corsi ordinari, ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione presso le Accademie militari, si effettuano mediante concorsi per titoli o per esami. Salvo gli altri requisiti che saranno fissati con disposizioni ministeriali, i candidati ai corsi ordinari debbono aver compiuto il 17° anno di eta' al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione e non aver oltrepassato il 22° anno alla medesima data. Gli aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio sono inoltre sottoposti ad un esame complementare di matematica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 7.
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