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Regio decreto 726/1930

Art. 7 — Le ammissioni ai corsi ordinari, ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione presso le Accademie militari, …

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/7parte di Regio decreto 726/1930
Art. 7. Le ammissioni ai corsi ordinari, ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione presso le Accademie militari, si effettuano mediante concorsi per titoli o per esami. Salvo gli altri requisiti che saranno fissati con disposizioni ministeriali, i candidati ai corsi ordinari debbono aver compiuto il 17° anno di eta' al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione e non aver oltrepassato il 22° anno alla medesima data. Gli aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio sono inoltre sottoposti ad un esame complementare di matematica.

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