Regio decreto 967/1929
Art. 52 — (Articoli 2 e 19 del R
Art. 52. (Articoli 2 e 19 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108). Per la inosservanza delle norme dettate dagli articoli 8 12, 19, 33 e 45 del presente testo unico, spetta al Ministro per l'economia nazionale di provvedere, con proprio decreto, all'applicazione di pene pecuniarie, nella seguente misura: a) da L. 50 a L. 2000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 12, 19 e 45 della presente legge; b) dal 0.50 al 2 per cento dell'ammontare della somma cui si riferisce l'inosservanza per il caso contemplato dall'art. 33 della presente legge. Contro l'applicazione delle sanzioni contemplate in questo articolo, non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giudiziaria.
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