Regio decreto 967/1929
Art. 51 — (Art
Art. 51. (Art. 30 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1369). Il Ministero dell'economia nazionale, accertate le contravvenzioni, ne fara' denunzia all'autorita' giudiziaria, per l'applicazione delle penalita' di che all'articolo precedente.
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