Regio decreto 967/1929
Art. 53 — (Art
Art. 53. (Art. 17 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Ove gli statuti delle Federazioni non siano stati presentati al Ministero dell'economia nazionale entro il termine previsto dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, sara' provveduto alla loro compilazione e pubblicazione d'ufficio a cura dello stesso Ministero. Visto, d'ordine di S. M. il Re: Il Ministro per l'economia nazionale: Martelli.
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