Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 967/1929Art. 20
Regio decreto 967/1929

Art. 20 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/20parte di Regio decreto 967/1929
Art. 20. (Art. 12 del R- decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Presso le Casse di risparmio ed i Monti di pieta' di prima categoria deve funzionare un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dagli enti fondatori o dalle pubbliche amministrazioni o dall'assemblea dei soci, e due dalla Federazione alla quale l'Istituto appartiene. In caso di mancanza di alcuno dei sindaci, per qualsiasi motivo, si deve subito provvedere alla sua sostituzione da parte di chi lo ha nominato. I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili. Essi possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro. I sindaci devono: 1° procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori dell'Istituto, con facolta' di prendere visione dei libri e registri dell'Istituto; 2° precedere ad una completa revisione di tutta l'azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale; 3° verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto; 4° riferire al Consiglio di amministrazione del loro Istituto e al Consiglio federale il risultato delle loro verifiche. Possono assistere alle adunanze dei Consigli di amministrazione e delle assemblee dei soci, se ne siano richiesti dai Consigli stessi. I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell'adempimento dei loro obblighi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 967/1929 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.