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Regio decreto 967/1929

Art. 19 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/19parte di Regio decreto 967/1929
Art. 19. (Art. 9 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Le Casse di risparmio, i Monti di pieta' di prima categoria non potranno aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e dipendenze qualsiansi senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, sentito l'Istituto di emissione. Ove le Casse di risparmio, i Monti di pieta' di prima categoria abbiano proprie sedi centrali, secondarie, filiali, agenzie e dipendenze qualsiansi in uno stesso Comune, il Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, ha facolta' di ordinare la chiusura di alcuna delle sedi secondarie, filiali, agenzie o dipendenze predette, sempre che gli Istituti interessati non vi procedano d'accordo nel termine che sara' fissato dal Ministero dell'economia nazionale. Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, potra' autorizzare, con le forme previste dall'art. 14, permutazioni di filiali di Casse di risparmio o di Monti di pieta' di prima categoria, o di questi Enti tra loro. I provvedimenti previsti dal presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame giudiziario o amministrativo.

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