Regio decreto 967/1929
Art. 18 — (Art
Art. 18. (Art. 6 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Le Federazioni sono tenute alla formazione di un fondo comune di garanzia, il quale dovra' essere adoperato a favore dell'Istituto o degli Istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti. Ove gli Istituti federati non deliberino all'unanimita' che la totalita' dei propri patrimoni costituisce in solido il fondo comune di garanzia, questo e' formato inizialmente mediante attribuzione dei due decimi del patrimonio e delle riserve di qualsiasi specie esistenti secondo l'ultimo bilancio presso i singoli Istituti federati, e sara' aumentato negli anni successivi mediante attribuzione di due decimi degli utili netti disponibili dei singoli Istituti confederati. Sempreche' la sicurezza dei depositanti degli Istituti federati risulti egualmente salvaguardata, ed in caso di notevole differenza nell'ammontare dei depositi raccolti dai singoli Istituti federati, e' in facolta' del Ministero dell'economia nazionale di autorizzare che la formazione iniziale ed i successivi incrementi del fondo comune di garanzia abbiano luogo mediante l'attribuzione di una percentuale inferiore ai due decimi di cui al comma precedente. Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dai singoli Istituti, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci.
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