Regio decreto 967/1929
Art. 17 — (Art
Art. 17. (Art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). La Federazione e' regolata da uno statuto proposto dalla Federazione stessa e da approvarsi con le forme previste dal presente testo unico per l'approvazione degli statuti delle Casse di risparmio. Eguale procedura sara' seguita per le successive modificazioni. In caso di divergenza tra gli Istituti federati, il Ministero dell'economia nazionale ha facolta' di introdurre variazioni d'ufficio negli statuti proposti e nelle modificazioni successive.
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