Regio decreto 967/1929
Art. 16 — (Art
Art. 16. (Art. 4 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Le Federazioni sono amministrate da un Consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti degli Istituti federati, eletti nel proprio seno dai rispettivi Consigli di amministrazione. Ogni Istituto federato sara' rappresentato in seno alla Federazione. Gli statuti delle Federazioni determineranno, in relazione alle attivita' amministrate dai singoli Istituti, il numero dei rappresentanti assegnati ad ogni Istituto in seno alla Federazione, ed i voti di cui essi rappresentanti disporranno. Il Consiglio sceglie il presidente nel proprio seno. Il segretario della Federazione sara' scelto dal Consiglio federale tra i dirigenti degli Istituti federati. E' vietato ai membri del Consiglio di amministrazione della Federazione di contrarre obbligazioni con gli Istituti federati. In caso di inosservanza del presente divieto si applicano le disposizioni previste dagli articoli 21 e 50 del presente testo unico e dell'art. 10 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43.
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