Regio decreto 967/1929
Art. 15 — (Art
Art. 15. (Art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Se in una Provincia esistono piu' Casse di risparmio o Monti di pieta' di prima categoria, essi sono raggruppati obbligatoriamente in Federazioni che saranno istituite con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze. Puo', con le stesse modalita', essere resa obbligatoria la costituzione di Federazioni interprovinciali fra Casse di risparmio e Monti di pieta' di prima categoria, ove condizioni economiche speciali di provincie limitrofe lo consiglino. Le Federazioni, che possono anche essere formate di sole Casse di risparmio e di soli Monti di pieta' di prima categoria, hanno lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona d'azione dei singoli Istituti federati, di coordinarne l'azione e di assisterli in tutte le loro contingenze. Le Federazioni sono enti autonomi e separati dai singoli istituti federati. Gli Istituti federati mantengono la propria personalita' giuridica. I Consigli dei singoli Istituti conservano l'amministrazione dei medesimi, la nomina e la disciplina del personale, la gestione dei depositi e degli impieghi con le modalita' e le limitazioni che saranno fissate dallo statuto federale. Le Federazioni hanno sede presso la Cassa di risparmio o il Monte di pieta' di prima categoria del capoluogo della Provincia o presso altra Cassa di risparmio o Monte di pieta' di prima categoria della Provincia o di Provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale di concerto con quello delle finanze. Le spese per il funzionamento della Federazione sono a carico degli Istituti confederati, in relazione ai rispettivi depositi e patrimoni. Il riparto delle spese predette tra i singoli Istituti federati dovra' essere sottoposto alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale. Le Federazioni devono inviare al Ministero dell'economia nazionale i verbali delle loro sedute nel termine massimo di giorni 15 dalla data della riunione.
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