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Regio decreto 967/1929

Art. 21 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/21parte di Regio decreto 967/1929
Art. 21. (Art. 6 della legge 15 luglio 1888. n. 5546, serie 3ª; articoli 12 e 13 della legge 4 maggio 1898, n. 169; art. 7 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396) E' vietato agli amministratori ed ai sindaci degli enti indicati all'art. 1 di partecipare agli utili ed e' vietato agli amministratori di ricevere compensi ed indennita', salvo per chi eserciti le funzioni di direttore. E' parimenti vietato agli amministratori, ai direttori ed ai sindaci degli enti suddetti di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Istituto che amministrano e dirigono. Potranno pero' eccezionalmente gli Istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori. L'ammontare della medaglia di presenza per gli amministratori degli enti di cui all'art. 1 del presente testo unico, sara' determinata nei rispettivi statuti organici degli enti.

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