Regio decreto 3458/1928
Art. 67 — L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio senza assegni, e' messo agli arrest…
Art. 67. L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio senza assegni, e' messo agli arresti di rigore o agli arresti in fortezza, riceve un assegno giornaliero pari alla meta' della quota giornaliera dello stipendio netto, stabilito dal primo comma del precedente art. 51.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.