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Regio decreto 3458/1928

Art. 68 — (§ 166 del regolamento per le indennita' eventuali del R

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/68parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 68. (§ 166 del regolamento per le indennita' eventuali del R. esercito, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201). Gli ufficiali delle categorie in congedo, che, non avendo diritto ad assegni fissi e continuativi a carico dello Stato in dipendenza d'una causa qualsiasi, sono chiamati a comparire fuori della loro residenza come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina o un tribunale militare, ricevono l'assegno giornaliero di cui al precedente art. 67.

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