Regio decreto 3458/1928
Art. 66 — (§ 76, terzo ed ultimo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R
Art. 66. (§ 76, terzo ed ultimo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). All'ufficiale delle categorie in congedo, che viene ricoverato in stabilimenti sanitari mentre trovasi in servizio senza assegni, spetta, per tutta la permanenza nello stabilimento, un assegno pari alla retta dovuta allo stabilimento.
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